Art. 9.

      1. Chiunque esercita l'attività di estrazione senza aver ottenuto la prescritta concessione è punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l'ammenda da 15.000 a 150.000 euro.
      2. La sentenza di condanna emanata ai sensi del comma 1 impone altresì al trasgressore la risistemazione dei luoghi. In caso di inadempienza il soggetto che ha rilasciato la concessione provvede alla risistemazione ambientale in danno del trasgressore.
      3. Colui che ha legittimamente effettuato attività estrattive e che non provvede alla risistemazione dello stato dei luoghi è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 15.000 a 150.000 euro. Il soggetto che ha rilasciato la concessione provvede alla risistemazione ambientale a danno del trasgressore.
      4. Nei casi indicati ai commi 1, 2 e 3 il giudice dispone la confisca dei mezzi impiegati nell'attività di estrazione e dei materiali escavati.

 

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